Porto d’armi e detenzione: certificati da presentare e norme di base

di isayblog4 Commenta

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Quando ci addentriamo nel mondo delle armi, misterioso per molti, oggi dobbiamo tener conto di una mole leggi e convenzioni che ne rendono possibile l’uso ai privati cittadini. Uso che può essere anche di carattere non violento, come nel caso sportivo o delle collezioni degli amatori. Veniamo dunque ad una breve introduzione al diritto delle armi in Italia.

Da notare che le cosiddette armi bianche, serie vastissima di attrezzature militari, civili e sportive che sostanzialmente costituiscono categoria separata da quella delle armi da fuoco, possono esser detenute senza che ci si procuri licenze particolari. Nel caso delle armi bianche moderne (generalmente da taglio, ma nel novero figurano anche archi e balestre di moderna progettazione, ed altre attrezzature meno diffuse e note), si possono acquistare senza limiti di numero, ma è necessario denunciarne il possesso (e dunque rendersi noti alle autorità come “detentori”, in termini giuridici).

Problematica a sé è costituita, come è noto ai più, dal trasporto dell’arma: la detenzione vale in un determinato luogo in cui l’oggetto è costituito abitualmente, mentre per spostarlo da lì bisogna osservare norme di sicurezza ben precise, ed esser muniti della “licenza di trasporto”.

I requisiti per poter detenere legittimamente armi non sono poi tanto restrittivi secondo le norme italiane: è sufficiente bisogna non aver commesso gravi infrazioni del codice penale, e non aver disertato gli obblighi inerenti al servizio militare (quest’ultima caratteristica vale per gli uomini delle passate generazioni che ne avevano il dovere verso lo Stato, ovviamente). Inoltre bisogna richiedere un “Certificato di idoneità al maneggio delle armi”, rilasciato dall’organo competente: il Tsn (Tiro a Segno nazionale, organizzato in sezioni territoriali distaccate). La Asl di appartenenza redige inoltre uno speciale modello che accerta lo stato di idoneità psicofisica, che può essere sostituito da dichiarazione del medico militare o della polizia.

Ci sono poi persone che hanno a priori il diritto, secondo le norme vigenti in Italia, di portare con sé un’arma da difesa senza munirsi di licenza: essenzialmente si tratta dei giudici, ossia magistrati sia ordinari che onorari ed amministrativi, prefetti, ufficiali della Ps, giudici di pace, ed all’infuori di quel che concerne la magistratura, hanno gli stessi diritti soltanto i dirigenti dei penitenziari statali. Per chi rivesta queste funzioni pubbliche non ci sono restrizioni e le esigenze di armarsi sono pressoché insindacabili, mentre per alcuni altri membri di forze pubbliche o enti statali, ci sono dei permessi che valgono soltanto durante il lavoro quotidiano al servizio dello Stato, e solo secondo certi regolamenti interni degli organi di amministrazione.

Nota curiosa è il fatto che la Lega Nord ha poi di recente presentato una proposta di legge che estenderebbe alla categoria dei tassisti tale facoltà di munirsi di un’arma, ma questo è per ora un provvedimento non ancora approvato.

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