Autodifesa: pistola a salve e altri metodi

di isayblog4 17

Spread the love

Per quanto riguarda l’autodifesa, vediamo oggi un’arma non troppo apprezzata dagli appassionati e dai collezionisti: la pistola a salve. Anche se non è un’arma vera e propria, può davvero essere molto utile in caso di esigenza di difesa personale. Ne esistono vari tipi, ed anche se non sono commercializzati in Italia, si possono reperire facilmente in altri stati europei, esibendo un documento di identità personale. In Germania, Francia, Olanda e Belgio, ad esempio, è abbastanza agevole procurarsi un’arma di questo tipo. Una volta procurata, l’arma può esser detenuta anche in Italia senza necessità di licenza di Porto d’armi.

Le più comuni pistole a salve sono maneggevoli, leggere, e molto facili da usare. In linea di massima, inoltre, non sono pericolose, come abbiamo visto per la Gunphone. Un altro tipo di pistola a salve per la difesa personale è detto “arma d’allarme”. Si tratta di un revolver che, oltre a sparare normali cartucce a salve, è in grato anche di far esplodere munizioni che tanto innocue non sono ma di cui esistono tanti tipi legali in Italia: si tratta delle ben note cartucce a gas irritante CS (il cosiddetto lacrimogeno, lo stesso che viene generalmente utilizzato dalle forze dell’ordine durante certe manifestazioni affollate di pubblico).

Oltre al CS, o gas lacrimogeno, eistono anche munizioni speciali al peperoncino, cosiddette “incapacitanti”, razzi di segnalazione, utili in caso di pericolo immediato e per segnalare la propria posizione dopo aver chiamato aiuto, e molti altri mezzi inoffensivi di difesa personale.  Si possono inoltre trovare in commercio dei mini fuochi artificiali, contenuti in pallottole di plastica dette Self-gomm, che oltre a spaventare possono procurare nell’aggressore delle lievi lesioni, il che rende questo mezzo di autodifesa leggermente ai limiti della legalità. Le leggi in merito vengono periodicamente modificate, e dunque il reperimento e l’uso di tali mezzi è un po’ più disagevole: è necessario quantomeno documentarsi bene prima dell’acquisto.

(Nella foto, una pistola a salve di marca Bruni, imitazione della Beretta 92 FS)

 

Commenti (17)

  1. Mah, l’articolo mi lascia alquanto perplesso: in Italia la legge parla chiaro: le armi a salve di tipo front firing quindi prive di tappo rosso sono illegali, pertanto non commercializzate. Se si acquista un modello front firing in un altro stato dell’unione dove le front firing sono legali, introducendo il prodotto nello stato di destinazione in cui è illegale (l’Italia), credo che il reato imputabile sia addirittura lo stesso che vale per le armi vere abusive, il che porta ad una condanna molto seria! Non vorrei sbagliarmi sul fatto che il reato è considerato identico alla detenzione abusiva di arma da fuoco, però sta di fatto che introdurre in un paese un articolo che è espressamente illegale, si commette reato, ed anche bello pesante! In Italia al momento sono legali solo le top firing per cui il mio consiglio è di acquistarle di tipo top firing per essere a posto con la legge!

    1. @Mirco: ma va a gagare.

    2. @Mirco: ma sei un gran coglion pieno di emosion.

  2. Il sito per comperare la pistole in Germania o Francia o Olanda o belgio

  3. Purtroppo e dico putroppo, visto che nel resto d’Europa le front firing sono di libera vendita, nel nostro paese gli strumenti lanciarazzi sono secondo legge armi comuni da sparo e occorre titolo idoneo alla detenzione (porto d’armi) o denuncia di posseso. In nessun caso possono essere tenute legalmente una volta procurate senza denuncia o possesso del titolo idoneo.
    Ed ho scritto appositamente strumenti non pistole perché anche i portachiavi o le penne lanciarazzi sono armi comuni da sparo.
    Il fatto che si sia affermato che una volta procurate si possano tenere liberamente discende dall applicazione delle sanzioni che la legge 110 del 1975 pone soltanto a carico del costruttore e del distributore (canna completamente occlusa con tappo rosso) lasciando intendere che chi le possiede non rischia nulla perché non vi sono riferimenti a sanzioni su chi possiede l’arma.
    Questa è una interpretazione della legge sopra indicata ma essendo più volte indicato nella stessa legge e nelle altre disposizioni normative che le lanciarazzi sono armi comuni da sparo non ci sono dubbi a proposito.
    Le lanciarazzi sono catalogate secondo ex catalogazione nella classe c14 con relativo numero di catalogo
    Ad esempio le front firing bruni o kimar/chiappa che sono lanciarazzi perché quasi tutte hanno filettatura nella canna e relativo trombocino sono armi catalogate con relativo numero di catalogo e benché si pensi il contrario non sono affatto vietate ma occorre porto d’armi per acquisto e possesso.
    Le ditte di cui sopra non commercializzano questi articoli in Italia, benché potrebbero assolutamente farlo, per via della nostre ingarbugliatissime normative.
    Credo inoltre che, avendo la legge italiana catalogato le front firing come armi comuni da sparo, la questione si complica giacché tali armi non hanno matricola e forse per questo si fa fatica a commercializzarle preferendo la libera vendita negli altri stati europei.
    Quanto all’acquisto su siti internet esteri che vendono le Front firing e che tra l’altro possono farlo tranquillamente, purtroppo è vietato per noi italiani perché si commetterebbe reato di importazione illecita di armi comuni da sparo nella stragrande maggioranza dei casi anche clandestine, perché non catalogatate ne punzonate banco prova, essendo produzioni estere tipo ekol e varie.
    Successivamente questo tipo di armi una volta procurate non si possono detenere senza titolo e non credo che anche volendole regolarizzare ex post alla detenzione nom vengano sequestrate.
    Quindi ricapitolando le pistole front firing lanciarazzi (quello che sono solo front firing senza la possibilità di avvitare il trombocino lanciarazzi sono in un limbo legislativo) sono legali assolutamente ma per poterle acquistare e utilizzare/detenere serve porta d’armi o nulla osta di detenzione.
    Spero che questo mio post venga pubblicato affinché si faccia chiarezza sul tutto.
    Grazie

  4. AGGIORNAMENTO DEL 1 SETTEMBRE 2016

    Il front firing non è vietato dalla legge.
    Si tratta di un concetto falso a livello giuridico.
    E’ vietata la produzione per vendita e la commercializzazione sul territorio dello Stato Italiano da parte del soggetto economico che volesse porle in commercio all’interno del territorio dello stato ma non del consumatore che volesse acquistare/detenere/utilizzare tali “strumenti” reperendoli da un privato od acquistandoli da estero anche on line.
    Tale fattispecie è esattamente prevista dall’articolo 5 della legge 110/1975 dove la disciplina sanzionatoria infatti è a carico soltanto del soggetto produttore o distributore che pone tale strumento sul mercato italiano:

    “Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza l’osservanza delle disposizioni del quarto comma, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro”.

    Tutto quanto sopra descritto vale solo ed ESCLUSIVAMENTE per le “pistole” o “revolver” a salve, denominate per legge “strumenti riproducenti armi” CHE NON SIANO ANCHE LANCIARAZZI.

    A livello tecnico infatti quasi tutte le pistole front firing hanno la filettatura interna alla volata della canna e vengono fornite con il bicchierino avvitatile alla volata; qualora quindi la front firing fosse anche lanciarazzi NON SAREBBE COMUNQUE VIETATA LA VENDITA, trattandosi di arma comune da sparo cosi come previsto dall’art. 2 della legge 110/75, ma per acquistarla/detenerla/utilizzarla è necessario il porto d’armi.

    Le front firing che invece NON sono contestualmente lanciarazzi, quindi NON hanno filettatura interna alla canna e NON dispongono del tromboncino lanciarazzi sono invece di libero acquisto e detenzione da parte del privato cittadino che volesse acquistarle o detenerle/utilizzarla, ma al contempo, sul territorio dello stato, non possono essere commercializzate ne distribuite dal soggetto che le ponesse in commercio.

    Il passaggio che ho descritto sopra, COMMA 8 DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 110/75, che riposto qui per comodità di lettura:

    “Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza l’osservanza delle disposizioni del quarto comma, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro”

    VALE ANCHE PER LA QUESTIONE DEL TAPPO ROSSO LA CUI RIMOZIONE è INFATTI NON OGGETTO DI ALCUN REATO DA PARTE DI CHI DOVESSE ELIMINATE IL TAPPO.
    Anche in questo caso, la DISCIPLINA SANZIONATORIA è A CARICO DI CHI LE VENDE NON DI CHI LE ACQUISTA.

    Grazie per l’attenzione

  5. AGGIORNAMENTO N.2 DEL 1 SETTEMBRE 2016

    Nel confermare in modo assoluto quanto sopra descritto AGGIUNGO, PASSAGGIO FONDAMENTALE, CHE IL COMMA 2 DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 110/75 PRECISA CHE LE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA T.U.L.P.S, NON SONO APPLICABILI AGLI STRUMENTI DESCRITTI NELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 110/75.

    SI NOTI QUINDI CHE LA LEGGE NON RICHIEDA ALCUNA LICENZA O AUTORIZZAZIONE PER L’IMPORTAZIONE DI STRUMENTI RIPRODUCENTI ARMI, INDIPENDENTEMENTE CHE SI TRATTI DI FRONT FIRING O TOP FIRING.

    Comma in questione:

    “Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano agli strumenti di cui al presente articolo”

    1. Insomma rischi processo penale spendendo €3000, sequestro epr essere assolto dopo 5 anni.
      Una gran rottura di palle.

  6. Scusatemi, posso o non posso acquistare una Norica 9mm pak front firing senza filettatura, ed usarla in Italia tranquillamente?
    Senza tappi etc
    Grazie

  7. Si che puoi ed è assolutamente legale.
    Importante è che non sia lanciarazzi poiché servirebbe porto d’armi per detenzione (o nessun porto d’armi o denuncia o licenza se usata scopo soccorso)

    1. Però le Front Firing che non abbiano filettatura e che conseguentemente non siano anche lanciarazzi sono rare.

      1. anche io sto cercando un modo per procurarmi un revolver front firing, non si trovano i modelli NON lanciarazzi su qualche sito europeo? grazie a chiunque risponderà

  8. Zoraki R1 K10, Ekol Viper K10, Major Eagle, Reck King Kobra, Pitbull M12 sono tutte pistole front firing a tamburo (revolver) senza filettatura che camerano cartucce a salve 6mm corto, 6mm lungo o 380. Avendo la canna vuota possono sparare una palla di gomma o d’acciaio inserendola nella canna (quindi colpo singolo in avancarica) o sparare un palla d’acciaio o di gomma inserita in ciascuna fessura del tamburo dalla parte opposta all’inserimento della cartuccia a salve, quindi non più colpo singolo ma 4 5 o 6 colpì a seconda del tamburo. La palla d’acciaio o di gomma inserita nel tamburo viene espulsa con l’esplosione della cartuccia a salve con grande velocità e potenza (vedere yt).
    Essendo pistole a salve e non a gas o co2 (il possibile uso di una palla di gomma é un di cui) a tutti gli effetti e non essendo lanciarazzi non possono secondo la legge italiana essere considerate armi comuni da sparo e quindi benche sempre per legge non avendo la canna occlusa e tappo rosso e non essendo punzonate banco nazionale di prova in Italia non possono essere vendute, possono invece essere detenute (non portate) e anche importate quindi comprate da estero per corrispondenza senza commettere alcun reato non essendoci alcuna disciplina sanzionatoria che la legge specificamente oggi prevede (leggere tutto sopra, la disciplina sanzionatoria è a carico solo di chi vende) .
    Inoltre , sempre perche sono a salve e non a gas o c02 ,anche se sono notevolmente superiori ai 7.5 joule (in teoria) di potenza non essendo regolamentate restano in un limbo normativo e quindi sono “legali”.

    Ricordo però che entro 15 mesi da marzo 2017 l’Italia dovrà recepire una nuova normativa europea sulle armi e le cose si inaspriranno parecchio (non vi annoio, la cosa è lunghissima da spiegare)

    Oggi le front firing senza filettatura sono “legali” perche non sono lanciarazzi e quindi per legge non sono considerate armi comuni da sparo.
    Oggi, ma tra un anno e mezzo le cose potrebbero cambiare (ma oggi è così ed è ciò che conta )

    Attenzione però che anche se ciò che affermo sopra è una indiscutibile verità giuridico-normativa nella realtà dei fatti non consiglio a nessuno di comprare on line tali strumenti perché è molto rischioso e poi ci si troverebbe a spiegare questi tecnicismi giuridici complessi davanti a un giudice perché è matematico che un “brigadiere gargiulo” qualunque con la terza media ti fa passare sicuramente i guai
    (tutte le pistole front firing lanciarazzi o no sono prodotte da tutti i produttori tutte con numeri di matricola ben visibili quindi “gargiulo” le scambierebbe per armi clandestine e vi fa passare i guai in caserma)
    Il concetto è questo.

    1. Grazie infinite Giuseppe per la risposta tempestiva e dettagliata! Adesso cerco il modo di procurarmi uno di questi modelli!

      1. Te lo sconsiglio caldamente come detto sopra, le mie sono solo esplicazioni tecnico giuridiche.

  9. Aggiungo che la norme di riferimento sono gli articoli 2 e 5 della Legge 110 75 per chiunque volesse approfondire il tema

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>