Il mercenario, una figura discutibile

di isayblog4 Commenta

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Il trattato di Lisbona regola i poteri dei 27 Stati membri europei per far fronte a nuove problematiche, tra le quali le minacce e il ruolo degli Stati rivolti a tutelare il loro preminente interesse economico.

Il trattato di Lisbona risalta le competenze dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune in tutti i settori della politica estera e in tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.

Il Trattato europeo prevede importanti cambiamenti importanti nelle relazioni tra gli Stati e la creazione di nuovi strumenti in materia di politica estera e di difesa i quali sono accompagnati da alcune evoluzioni istituzionali di carattere generale che dovrebbero contribuire a modificare profondamente sia la concezione che l’esecuzione dei progetti europei di difesa.La figura del mercenario mal si presta in questa nuova definizione tanto che da più parti si tenta di mettere in contrapposizione a questa figura quella del contractor.

In effetti, anche gli ordinamenti giuridici dei Paesi europei si pongono decisamente in contrasto alla figura del mercenario tanto ad arrivare a perseguire penalmente le diverse attività correlate.

Il nostro Paese ha sottoscritto la Convenzione internazionale del 1989 (sottoscritta anche dall’Italia  nel 1995) contro il reclutamento, l’utilizzazione, il finanziamento e l’istruzione di mercenari.

In conseguenza di questo, il mercenario, e le attività ad esso correlate, sono sanzionati da provvedimenti penali, articolo 288, dove, in particolare si prevede che chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni. La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

Secondo la prassi giurisprudenziale si ritiene sufficiente l’arruolamento o l’armamento anche di un solo cittadino e poiché il delitto consiste nell’arruolare o nell’armare, e non nell’arruolarsi o nell’armarsi, gli arruolati o gli armati non sono punibili, se non per altri reati.

Secondo la Convenzione di Ginevra il mercenario è una  figura che non ha diritto allo status di combattente legittimo e di conseguenza di prigioniero di guerra, ed è spinto da motivi di lucro e dalla promessa di un compenso superiore a quello dei militari regolari.

Di conseguenza, il mercenario, a differenza del contractor, partecipa attivamente ai conflitti armati ponendosi al servizio di una delle parti in causa non per motivi ideologici ma solo per denaro percependo uno stipendio che non è paragonabile con quello dei militari regolarmente schierati e, addirittura, arrivando a percepire anche compensi aggiuntivi secondo gli esiti delle singole vicende belliche.

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