Le norme per la detenzione di armi antiche in Italia fanno riferimento alla legge 110/75 e al D.M. del 14 aprile dell’82. Le armi antiche (come anche quelle artistiche o considerate rare) non ricadono nella normativa delle armi comuni, e nemmeno in quella per armi da guerra: per esse occorre tuttavia fare una denuncia alle autorità, e quando si raggiunge un certo quantitativo di armi è necessario richiedere una licenza di collezione.
Di base, la detenzione di armi antiche in quantità non superiore a otto, richiede sempre una denuncia presso il più vicino ufficio di polizia, o al massimo (se impossibilitati per qualche motivo a raggiungerlo) al più vicino comando dei carabinieri. La denuncia al fine di poter legalmente detenere armi antiche è fatta ai sensi dell’articolo 38 T.U.L.P.S. Va tenuto conto che in Italia la concessione, benché elargita tranquillamente, non è automatica: il prefetto ha infatti il potere di vietare la detenzione delle armi antiche a chi ritiene capace di farne uso improprio.
Quando si parla di armi da sparo antiche giova ricordare i parametri che permettono di definire un’arma come antica: le armi da sparo antiche sono quelle fabbricata in data anteriore al 1890 e quelle ad avancarica (per ulteriori approfondimenti su questo punto ci si puà rifare all’articolo 6 del già citato D.M del 14 aprile 1982). Per ciò che concerne le repliche delle antiche armi da fuoco sono da considerarsi come armi da sparo, eccezion fatta per quelle a colpo singolo.
Un’ulteriore precisazione: la detenzione di armi antiche non va a influire sul totale di armi possedute per uso sportivo e da caccia, la cui detenzione è legata a distinta denuncia al questore. Ricordiamo infine che per detenere più di 8 armi antiche, artistiche o rare occorre presentare in questura una licenza per la collezione di armi.
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