La figura giuridica del contractor

di isayblog4 Commenta

Spread the love

Non esiste, allo stato attuale la figura professionale, giuridicamente riconosciuta, del contractor. In questa accezione rientrano, però, tutte quelle persone che sono stipendiate da una società privata e che svolgono funzioni nel campo della sicurezza.

Il contractor non può essere qualificato come combattente legittimo poiché di regola non è incorporato nelle Forze armate di un Paese belligerante e di solito può essere utilizzato come servizio di guardia alle ambasciate e ad altri edifici pubblici o privati, la scorta armata di dignitari o di imprenditori o in altri servizi resi nel quadro di un conflitto armato, così come esiste la possibilità di inquadrarli come servizio di guardia su navi commerciali per la difesa dagli attacchi di pirateria.Negli ultimi anni il contractor ha assunto una valenza rilevante tanto che le recenti minacce che gravano sulla sicurezza ha reso necessario un suo riconoscimento in ambito internazionale, anche se, attualmente, è solo allo studio una sua disciplina. Il contractor non può essere in alcuno modo paragonato alle attività di comune mercenario perché diverse sono le motivazioni e l’apporto economico. Nel nostro Paese si è cercando di fare luce con la recente sentenza della Corte di Appello di Bari, sentenza n. 7 del 16 luglio-12 ottobre 2010, che ha, in un certo senso, attribuito una valenza giuridica a questo particolare contratto di lavoro.

La sentenza di Bari si era occupata dell’assoluzione di Salvatore Stefio dall’accusa di aver arruolato e armato cittadini italiani come mercenari per la guerra in Iraq, reato punito ai sensi dell’art. 288 del Codice penale e della Convenzione internazionale del 1989 (sottoscritta anche dall’Italia nel 1995) contro il reclutamento, l’utilizzazione, il finanziamento e l’istruzione di mercenari. Ricordiamo in proposito che tra gli arruolati da Stefio c’era Fabrizio Quattrocchi, che con lui fece parte del gruppo dei quattro italiani rapiti nell’aprile 2004, i quali invano sostennero di non essere mercenari, ma contractor.

In effetti, nell’accordo tra Stefio e Quattrocchi si intendeva offrire un servizio di sicurezza a tutela di cose e persone non direttamente coinvolte nel conflitto armato o nella missione militare multilaterale (circostanza dimostrata, nel caso di Stefio, dal particolare contratto che legava i presunti soggetti, arruolatori e arruolati), in cui non si faceva alcun riferimento ad attività assimilabile a quella del mercenario, legge 210/95 che ha ratificato la convenzione Onu contro il reclutamento di mercenari, ma, dagli atti emersi, si fornivano precise direttive tese proprio a escludere in radice ogni forma di partecipazione diretta alle ostilità o comunque alle operazioni militari.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>