Secondo il diritto internazionale esistono differenti tipologie di combattente anche se quello che riveste una posizione privilegiata è sicuramente il combattente legittimo, ovvero il militare appartenente alle forze regolari di uno Stato che ha diritto a portare le armi, ad esercitare la violenza bellica e ad essere trattato, in caso di cattura, come prigioniero di guerra. Le convenzioni di Ginevra qualificano come combattenti legittimi anche le forze armate irregolari, cioè le milizie e i corpi volontari, ma li assoggetta ad una disciplina più rigida delle forze armate regolari, e i partigiani, forze armate irregolari che combattono quando il nemico occupa il territorio nazionale.
Ciò dimostra che il diritto è in continua evoluzione interprete delle mutate condizioni culturali e sociali tanto da contemplare, in un futuro prossimo, anche il contractor: un combattente moderno che interpreta, in modo sicuramente estremo e originale, un rapporto di lavoro con una società privata.
Il trattato di Lisbona regola i poteri dei 27 Stati membri europei per far fronte a nuove problematiche, tra le quali le minacce e il ruolo degli Stati rivolti a tutelare il loro preminente interesse economico.
Non esiste, allo stato attuale la figura professionale, giuridicamente riconosciuta, del contractor. In questa accezione rientrano, però, tutte quelle persone che sono stipendiate da una società privata e che svolgono funzioni nel campo della sicurezza.