Droni delle forze dell’ordine, ecco le regole

di isayblog4 Commenta

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Controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale. Con questi specifici obiettivi, lo scorso 13 maggio è entrato in vigore il decreto del ministero dell’Interno che, di concerto con il ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l’Enac, Ente nazionale per l’aviazione civile, regolamenta l’utilizzo da parte delle Forze di polizia dei droni, gli aeromobili a pilotaggio remoto.

 

 

Il decreto si compone di 17 articoli, d’interesse specie se confrontati con la regolamentazione ENAC relativa ai droni per uso civile.

Il decreto ministeriale in alcuni casi rimanda al regolamento Enac, ma anche alla normativa d’ambito militare, soprattutto se consentita l’iscrizione degli apparecchi a pilotaggio remoto nel registro degli aeromobili militari.

Sul pilotaggio dei droni, è stabilito che per mezzi di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, è affidato a personale munito di licenza e/o brevetto militare di pilotaggio o qualifica equiparabile a quella prevista per il personale militare dalle disposizioni previste dal Codice dell’ordinamento militare, mentre  il pilotaggio di Apr di peso uguale o superiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, è affidato a personale in possesso di un titolo aeronautico di pilota equipollente a quello che in ambito militare consente la conduzione di APR di analoga classe.

Le forze di polizia hanno maggiore libertà operativa rispetto all’utilizzo dei Sistemi a pilotaggio remoto civili. I droni di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, impiegati per esigenze di pronto intervento, possono decollare da qualunque area o superficie ritenuta idonea ai fini della sicurezza.

Per gli Apr con peso massimo al decollo superiore ai 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi, le operazioni di volo sono condotte in condizioni di costante contatto visivo senza l’ausilio di dispositivi ottici, in un volume di spazio di 150 metri di altezza e 500 metri di raggio dalla persona cui è affidata la conduzione dell’aeromobile.

È prevista una deroga nel casi cui in determinate condizioni non sia possibile soddisfare tali limiti. In questo caso,  le Forze di polizia dovranno adottare soluzioni procedurali con l’uso di osservatori equipaggiati con dispositivi atti a consentire comunicazioni tra gli stessi e chi conduce l’Apr o l’impiego di più operatori con stazioni di controllo a terra in grado di porre in essere un passaggio di condotta dell’Apr da una stazione remota ad una differente stazione remota

In spazi aerei controllati o nelle zone di traffico aeroportuale, specie in operazioni di volo non pianificabili e di pronto intervento, valgono le misure previste per gli aeromobili in servizio di pronto intervento di polizia. In un aeroporto e nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo ed atterraggio, le modalità di atterraggio e decollo sono coordinate con l’Ente di controllo del traffico aereo responsabile.

L’utilizzo dei droni sarà sempre più necessario alle forze dell’ordine per il controllo del territorio e l’intervento in caso di emergenza. Di qui l’urgenza di un’idonea regolamentazione. Sarà necessario anche avere personale altamente qualificato ed in grado di pilotare al meglio tali dispositivi che andranno migliorati per soddisfare le esigenze di sicurezza.

 

 

Fonte gazzettaufficiale.it

Photo credits Thinkstock

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